Autore: Fabio Boscacci
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08 mar, 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01522) (GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020) ”Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia. 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virusCOVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, sono adottate le seguenti misure: a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita’ ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) e' fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;” In riferimento alle domande pervenute dalle organizzazioni e dalle aziende circa il DPCM citato, va sottolineato che al momento il DPCM non impone alcun divieto a differenza delle disposizioni inerenti ai comuni della zona rossa. A dispetto della bozza erroneamente circolata in precedenza, vi era espresso l’ "EVITARE IN MODO ASSOLUTO OGNI SPOSTAMENTO”, che non ritroviamo nel DPCM definitivo a firma del Presidente del Consiglio. Troviamo, in aggiunta, la costituzione di nuove zone “arancioni” con limitazioni meno restrittive rispetto alle già istituite zone rosse, nelle quali le attuali stringenti limitazioni rimangono in vigore. In merito alle richieste giunte si può ritenere che i lavoratori di queste zone “arancioni“ possano raggiungere la propria sede di lavoro, circolando liberamente sia all'interno del comune, sia anche tra un comune e un altro, sia nella propria Regione che in Regioni diverse. In ottica di continuità lavorativa ed aziendale, troviamo il significato di “indifferibili esigenze lavorative” di cui al medesimo art. 1 del DPCM in esame, che giustificherebbero l’eventuale spostamento lavorativo. Per pura logica, in caso diverso, l’azione del decreto sarebbe stata così imponente da bloccare definitivamente ogni attività produttiva delle Regioni e delle Province interessate; dettaglio che non traspare dal decreto in esame, né dalle intenzioni del Presidente del Consiglio. Non troverebbe logica, per appunto, le ulteriori norme che prevedono restrizioni per i bar, i ristoranti, le palestre etc., risultando insensato prevedere che i bar possano essere regolarmente operativi dalle 06 e fino alle 18, se nessun lavoratore, incluso quello legato all’attività stessa del bar, sarebbe autorizzato a recarsi sul luogo di lavoro. Va pur detto, che in ottica di continuità lavorativa ed aziendale, che il DPCM in questione, consiglia e prevede delle importanti semplificazioni per consentire alle organizzazioni di utilizzare modalità di smart working. Nella versione del DPCM definitivo, viene consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non viene specificata la finestra temporale concessa. Una particolare menzione va fatta sulla specifica di evitare gli spostamenti “ DELLE PERSONE FISICHE”, questa ulteriore sottolineatura nel provvedimento, è stata volutamente inserita per evitare il drastico blocco della circolazione delle merci all’interno dei territori oggetto del provvedimento, con conseguenze ben immaginabili.